BONUS RISTRUTTURAZIONE
L’articolo 16-bis TUIR stabilisce che sia riconosciuta una detrazione fiscale alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione, ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio realizzato su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze.
Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, Il Bonus Ristrutturazione prevede una detrazione del 50% solo per il 2025 e solo per gli interventi sulle abitazioni principali, mentre per le seconde case e terze case spetta una detrazione dell’imposta lorda pari al 36% delle spese sostenute, in entrambi i casi fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 scende anche per le abitazioni principali al 36% e per le altre al 30%.
L’importo massimo della detrazione per le spese sostenute è pertanto pari a 48.000 euro; la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
Rappresenta un ulteriore elemento di deterrenza il nuovo plafondi familiare, con il tetto alla detrazioni per i redditi superiori a 75.000 euro, calcolato moltiplicando l’importo base, determinato in base al reddito complessivo del contribuente, per il coefficiente che varia in funzione del numero del nucleo familiare.
Il Bonus ristrutturazione può essere richiesto ada tutti i contribuenti, residenti e non, in Italia. Il bonus in esame può essere richiesto non solo dai proprietari o dai titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori, ma si estendono anche a chi detiene diritti reali o personali sugli immobili interessati dai lavori e ne copre le spese:
A) proprietari o nudi proprietari;
B) titolari di diritti di godimento: usufrutto, uso, abitazione o superficie;
C) locatari o comodatari;
D) soci di cooperative (divise e indivise);
E) Imprenditori individuali ( per immobili non classificati come abitazione principale o merce);
F) Soggetti definiti nell’articolo 5 TUIR che generano reddito in forma associata (società semplici, in come collettivo, in accomandita semplice e imprese familiari). Valgono le stesse regole previste per gli imprenditori individuali.
La detrazione è concessa anche a chi, pur sostenendo le spese e risultando beneficiari di bonifici e fatture, rientra in una delle seguenti categorie
A) familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto di intervento;
B) coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
C) componente dell’unione civile (legge 76/2016);
D) convivente more uxorio.
Inoltre anche coloro che eseguono personalmente i lavori sull’immobile, possono richiedere la detrazione, ma solo per spese sostenute per l’acquisto di materiali utilizzati.
La detrazione spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e ristritturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristritturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro diciottomesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Interventi ammessi dal Bonus Ristrutturazione:
A) MANUTENZIONE STRAORDINARIA;
B) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO;
C) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA;
D) MANUTENZIONE ORDINARIA;
E) RICOSTRUZIONE O RIPRISTINO IMMOBILE A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI;
F) REALIZZAZIONE DI AUTORIMESSE O POSTI AUTO PERTINENZIALI;
G) INTERVENTI FINALIZZATI ALL’ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE;
H) INTERVENTI DI BONIFICA DALL’AMIANTO;
I) ADOZIONE DI MISURE FINALIZZATE A PREVENIRE IL RISCHIO DEL COMPIMENTO DI ATTI ILLECITI DA PARTE DI TERZI;
J) INTERVENTI FINALIZZATI ALLA CABLATURA DEGLI EDIFICI, AL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO, AL CONSEGUIMENTO DI RISPARMI ENERGETICI;
K) INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA ESISTENTE CON GENERATORI DI EMERGENZA A GAS DI ULTIMA GENERAZIONE.
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori ai fini della detrazione è possibile considerare anche:
A) SPESE PER LA PROGETTAZIONE E LE ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONNESSE;
B) SPESE PER LA MESSA IN REGOLA DI IMPIANTI ELETTRICI E IMPIANTI A METANO;
C) SPESE PER L’ACQUISTO DI MATERIALI;
D) IL COMPENSO CORRISPOSTO PER LA REALIZZAZIONE DI CONFORMITA’ DEI LAVORI ALLE LEGGI VIGENTI;
E) LE SPESE PER L’EFFETTUAZIONE DI PERIZIE E SOPRALLUOGHI;
F) GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE;
G) LIMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, L’IMPOSTA DI BOLLO E DEI DIRITTI PAGATI PER LE CONCESSION, LE AUTORIZZAZIONI E LE DENUNZIE DI INIZIO LAVORI;
H) GLI ALTRI EVENTUALI COSTI COLLEGATI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NONCHE’ AGLI ADEMPIMENTI STABILITI DAL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI AGEVOLATI.
Nota bene: per i dettagli relativi a quanto riportato nel testo pubblicato si invita a prendere visione di tutti i documenti e norme pubblicate su siti istituzionali.