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ECOBONUS ORDINARIO

L’Ecobonus ordinario per i lavori di riqualificazione energetica, resta in vigore fino al 31 dicembre 2024. L’agevolazione permette di portare in detrazione dal 50 al 75% delle spese sostenute in base al tipo di intervento (sono quegli interventi di efficientamento energetico che non rientrano nel Superbonus): 

  • Aliquota al 50% per infissi, biomassa e schermature solari;
  • Dal 70% al 75% se l’intervento è dedicato su parti comuni condominiali che non comportino modifiche volte a ridurre il rischio sismico; 
  • Aliquota al 65% per le rimanenti tipologie di spese. 

Possono usufruire dell’Ecobonus tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito di impresa, che risultino possessori di un immobile nel quale vengano svolti interventi di riqualificazione energetica. 

La possibilità di usufruire del bonus in tre diverse modalità:
– come detrazione in dichiarazione;
– tramite sconto in fattura;
– con la cessione del credito.
In merito allo sconto in fattura e alla cessione del credito vigono le nuove regole per il visto di conformità e asseverazione della congruità dei prezzi che sono diventati obbligatori.  

Uno dei requisiti necessari per richiedere la detrazione per riqualificazione energetica è che l’intervento sia effettuato su immobili già esistenti, di qualsiasi categoria catastale. L’Ecobonus è ammesso anche nel caso di lavori di riqualificazione su beni strumentali. 

I LAVORI AMMESSI
L’ECOBONUS è un’agevolazione fiscale riconosciuta per specifici tipi di lavori che hanno come scopo quello del risparmio energetico. L’aliquota varia in base al tipo di intervento.
L’Ecobonus al 50% spetta per i seguenti lavori:
– interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi;
– schermature solari;
– caldaie a biomassa;
– caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE n. 1/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre a essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione delle Commissione 2014/C 207/02.
L’aliquota sale al 65% per i seguenti interventi:
– interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
– pompe di calore;
– collettori solari per produzione di acqua calda;
– scaldacqua a pompa di calore;
– generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionamento in abbinamento tra loro.
Infine, l’ecobonus va dal 70 all’85% per gli interventi di tipo condominiale:
attenzione perché tale detrazione vale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. 

A CHI SPETTA L’ECOBONUS
L’Ecobonus può essere richiesto:
– i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
– le associazioni tra professionisti;
– gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
– persone fisiche ovvero i titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini per gli interventi sulle parti comuni, inquilini, coloro che possiedono un immobile in comodato, familiari o conviventi che sostengono le spese.

COME PAGARE I LAVORI DELL’ECOBONUS
Per poter beneficiare della detrazione, le spese sostenute devono essere pagate tramite moneta elettronica e quindi tracciate:
– i contribuenti non titolari di reddito d’impresa dovranno pagare tramite bonifico bancario o postale, indicando la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore di cui si effettua il pagamento;
– i contribuenti titolari di reddito d’impresa non sono soggetti all’obbligo di pagare tramite bonifico ma l’importante è conservare idonea documentazione per la prova delle spese. 

I DOCUMENTI DA CONSERVARE
Per beneficiare della detrazione prevista, i contribuenti che hanno sostenuto la spesa dovranno aver cura di conservare i documenti che seguono, utili per attestare se e in quale misura di ha diritto all’ecobonus nel 2023:
– asseverazione di un tecnico abilitato o la dichiarazione resa dal direttore dei lavori;
– attestazione di partecipazione a un apposito corso di formazione in caso si autocostruzione dei pannelli solari;
– certificazione energetica dell’immobile fornito dalla Regione o dall’Ente locale o attestato di qualificazione energetica predisposto da professionista abilitato. 

COMUNICAZIONE ENEA PER L’ECOBONUS 2023
Per poter beneficiare della detrazione è fondamentale effettuare la comunicazione all’ENEA (tramite apposito portale), prima ancora di indicare la spesa in dichiarazione dei redditi. Entro 90 giorni dalla fine dei lavori di riqualificazione. 

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